Con la nota n. 354 del 23 dicembre 2011, il Garante della Privacy è intervenuto in materia di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, dichiarando illecito l’uso delle telecamere effettuato senza rispettare le procedure dello Statuto dei lavoratori, anche nel caso in cui la videosorveglianza non abbia carattere continuativo e le telecamere siano segnalate da cartelli.
In particolare, nelle ipotesi in cui le telecamere sono installate nell’area dove sono collocati i cartellini di presenza dei dipendenti e gli orologi marcatempo, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato e di conseguenza inutilizzabili le immagini riprese.
Allo stesso modo è vietato l’uso delle camere collocate presso gli accessi ai luoghi di lavoro o in altre aree interne, in corrispondenza agli ascensori o corridoi, in attesa dell’eventuale attuazione delle procedure previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o autorizzazione della DTL).