Il Ministero del lavoro, con la nota n. 7127 del 28 aprile 2015, ha affermato che i soci amministratori che prestano attività lavorativa in azienda non devono essere computati nella percentuale dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
Infatti, tali ultimi sono dotati dei tipici poteri datoriali e, quindi, sono esclusi dalla nozione di lavoratore di cui allo stesso decreto. Per contro, i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici, dovranno essere computati.
Si ricorda che il provvedimento di sospensione viene adottato nei seguenti casi:
-    impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (a meno che il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa);
-    in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.