Stranieri: in alcuni casi oltre al green pass è obbligatorio il tampone
A cura della redazione

Il Ministero della salute ha ricordato che, a seguito dell’entrata
in vigore del DL 5/2022, dal 1 febbraio 2022 la validità delle certificazioni
verdi COVID-19 in possesso degli stranieri per accedere ad attività e servizi
in Italia è di 6 mesi.
In particolare a coloro che provengono da uno Stato estero e
sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta
vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in
Italia, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, nel caso in cui
siano trascorsi dai sei ai nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale o
dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali
è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico
rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore).
L'effettuazione del test non è obbligatoria in caso di
avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.
Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti
in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività è consentito in ogni caso
previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o
molecolare (validità 72 ore) con esito negativo al virus SARS-CoV-2
Restano ferme le regole per gli ingressi in Italia
disciplinate dalle ordinanze ministeriali vigenti.
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