Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 56 del 7 luglio 2009, ha fornito chiarimenti in merito alla applicazione della sanzione amministrativa ex art. 18-bis, comma 6, del D. Lgs. n. 66/2003 per il lavoro straordinario prestato in eccesso.
In particolare, il Ministero ha risposto in merito alla corretta interpretazione del disposto normativo sopracitato che sanziona, fra l'altro, la violazione dell'articolo 5, comma 3, del predetto Decreto secondo il quale "in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali".  È prevista in particolare una sanzione amministrativa pecuniaria in misura variabile da 25 a 154 euro; inoltre, nell'ipotesi in cui la violazione sopra indicata si riferisca "a più di cinque lavoratori" ovvero abbia riguardato "nel corso dell'anno solare più di 50 giornate lavorative", l'importo da irrogare varia da 154 a 1.032 euro e non ne è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Dalla formulazione letterale della norma discende che l'entità della sanzione applicabile, sia nella fattispecie base (fino a 5 lavoratori) che in quella aggravata (6 o più lavoratori; più di 50 giornate lavorative), non vada commisurata al numero dei singoli lavoratori interessati.
In altri termini, in difetto di diversa previsione da parte della contrattazione collettiva, nel caso di superamento delle 250 ore di lavoro straordinario, ex art. 5, comma 3, l'ammontare della sanzione prevista non deve essere moltiplicato per ciascun lavoratore interessato, ma irrogato una sola volta, siano essi in numero inferiore o pari a cinque ovvero superiore a cinque.
Sempre secondo il Ministero, tale interpretazione è suffragata dall'analisi in chiave sistematica di altre disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 66, relative ad ulteriori ipotesi di violazioni in materia di orario di lavoro quale, ad esempio, la violazione dell'art. 7, comma 1 (obbligo del riposo giornaliero), punita con la sanzione amministrativa da 25 a 100 euro con riferimento (espresso) "ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore".