Il Ministero del lavoro, con la nota 18/11/2010 n.23692, ha stabilito che l’obbligo della valutazione dello stress lavoro-correlato previsto dal DLgs 81/2008 e decorrente dal 31 dicembre p.v., dovrà articolarsi in due fasi: la valutazione preliminare, necessaria, serve per accertare gli indicatori oggettivi e verificabili relativi alla sussistenza del rischio; la valutazione approfondita, eventuale, consiste nella percezione soggettiva dei lavoratori.
Prima di tutto il Ministero richiamando l’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 (recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008) definisce lo stress lavoro-correlato come la condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro.
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi, dovrà essere effettuata dal datore di lavoro, avvalendosi del RSPP con il coinvolgimento del medico competente, se nominato, e previa consultazione del RLS e riguarderà tutti i lavoratori, compresi i dirigenti ed i preposti.
La valutazione prende in considerazione non singoli lavoratori, ma gruppi omogenei di lavoratori esposti tutti allo stesso tipo di rischio secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare tenuto conto dell’effettiva organizzazione aziendale.
La valutazione preliminare dovrà essere effettuata sui seguenti indicatori: eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro e fattori di contesto del lavoro. Se l’esito è negativo (nel senso che non vengono rilevati rischi) il datore di lavoro dovrà darne indicazione nel DVR e prevedere un piano di monitoraggio.
Se invece l’esito è positivo allora il datore di lavoro dovrà procedere alla pianificazione e all’adozione degli opportuni interventi correttivi, come ad esempio interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi e formativi.
Se questi interventi correttivi si dimostrano inefficaci, il datore di lavoro accederà alla seconda fase: la valutazione approfondita.
Questa prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali: questionari, focus group, interviste semi-strutturate, su famiglie di indicatori, ecc.
Nelle imprese di grandi dimensioni la valutazione dovrà essere effettuata su gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono sorte le problematiche oppure tramite un campione rappresentativo di lavoratori. Invece nelle imprese fino a 5 lavoratori in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori per la ricerca delle soluzioni come ad esempio le riunioni.
Si segnala infine che i datori di lavoro che hanno già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato tenuto conto delle indicazioni contenute nell’Accordo europeo dell’8/10/2004 non dovranno ripetere l’indagine, ma dovranno solamente effettuare un aggiornamento della stessa secondo le indicazioni dettate dal Ministero del lavoro con la nota 23692/2010.