Il Ministero dell’interno, con la circolare 05/09/2011 n.6786, ha precisato che al cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per studio non può essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso in cui abbia proficuamente concluso gli studi universitari e non intenda accedere a dottorati o master universitari di secondo livello.
Si ricorda che il permesso di soggiorno per attesa occupazione ha una durata di 6 mesi e consente a coloro che sono privi di impiego di trovare un’occupazione o avviare un’attività al fine di poter poi richiedere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo a seconda dei casi.
Il Ministero dell’interno ha motivato il mancato rilascio del permesso di soggiorno predetto per il semplice fatto che per effettuare la conversione è necessario uno specifico intervento di modifica legislativa.