In data 22 ottobre 2013, le Parti, Confprofessioni, Filcams – CGIL, Fisascat – CISL e Uiltucs, hanno convenuto di avviare, tramite l’ente bilaterale EBIPRO, per il triennio 2013-2015, un sistema sperimentale di prestazioni integrative del reddito a favore dei dipendenti di strutture che si trovino nelle seguenti situazioni:
1)    Intervento integrativo del 20% dell’indennità di cui all’art. 2, comma 1, L. 92/2012 (AspI) per i casi di sospensione dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 3, comma 17, L. 92/2012. Le parti si attiveranno per stipulare una convenzione tra Inps e EBIPRO a livello nazionale che garantisca l’erogazione dell’indennità prevista per coloro che sono in regola con i versamenti al sistema della bilateralità;
2)    Intervento di integrazione per i lavoratori di strutture che percepiscono prestazioni di cassa integrazione in deroga. Nelle strutture dove verrà sottoscritto un accordo per il ricorso alla CIG in deroga, EBIPRO riconoscerà ai lavoratori dipendenti coinvolti un contributo orario pari al 20% della normale retribuzione oraria lorda persa con le modalità che saranno definite da apposito regolamento. Il contributo sarà riconosciuto per un massimo di 90 giorni di calendario;
3)    Intervento integrativo per i contratti di solidarietà difensivi di tipo B. Nelle strutture che sottoscriveranno un contratto di solidarietà ai sensi della L. 236/93, in cui si preveda che la struttura devolva il contributo ministeriale ad essa destinato ai lavoratori e che si impegni a restituire ad EBIPRO le somme anticipate, EBIPRO erogherà ai lavoratori dipendenti coinvolti nel contratto di solidarietà un anticipo del contributo ministeriale pari al 50% della retribuzione lorda persa con le modalità che saranno definite da apposito regolamento.
Nelle strutture con un solo dipendente, mediante accordo, si potrà determinare una riduzione dell'orario dì lavoro. In tal caso EBIPRO interverrà con un contributo pari al 50% della normale retribuzione oraria lorda persa conseguentemente alla riduzione di orario nel limite massimo del 50% dell'orario settimanale originario fino ad un massimo di 520 ore (riproporzionate per i part-time) nell'arco di 12 mesi.