Il Ministero del lavoro, nella sezione Garanzia Giovani, ha pubblicato le FAQ relative al Super Bonus Occupazione trasformazione tirocini, precisando che l’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro che assumono un giovane con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione o con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbia svolto un percorso di tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016 nell'ambito di Garanzia Giovani, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso di loro.

Viene anche chiarito che lo status di NEET deve essere posseduto solo all'inizio del tirocinio e non anche al momento della stabilizzazione del giovane.

Ai fini della richiesta dell'incentivo, l'assunzione può avvenire senza soluzione di continuità ed entro i 60 giorni successivi alla data di conclusione del tirocinio, così come previsto dall'Addendum al Vademecum sugli stati consultabile sul sito web www.garanziagiovani.gov.it sezione "Documentazione".

L'incentivo ha carattere nazionale, pertanto possono accedere ad esso anche i datori di lavoro con sede legale nelle Regioni in cui il bonus occupazionale standard (di cui alla Misura 9 del PON IOG) non sia stato attivato.

Tra le FAQ si evidenzia anche che l'incentivo potrà essere fruito dai datori di lavoro che attiveranno un contratto di lavoro a partire dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, solo relativamente ai tirocini avviati e/o conclusi entro il 31 gennaio u.s.. Inoltre, l'incentivo vale per i soli tirocini extracurriculari realizzati nell'ambito di Garanzia Giovani.

Il Super bonus non è cumulabile con il bonus ordinario per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane, in quanto lo stesso soggetto non può essere incentivato due volte. Viceversa, se l'azienda ha già beneficiato del bonus ordinario per un giovane assunto nell'ambito di Garanzia Giovani, nulla osta a che presenti istanza di Super Bonus per la trasformazione del tirocinio svolto da un altro giovane.