E' in fase di definizione lo schema di T.U. sulla sicurezza sottoposto dal Ministero del lavoro alle parti sociali in vista del passaggio all'esame della conferenza unificata fissato per giovedì prossimo 10 marzo 2005. Tra le pincipali novità si evidenziano le seguenti: - vengono ripartite dettagliatamente compiti e competenze tra Stato e Regioni (in recepimento delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato). In particolare la ripartizione delle competenze nasce dall'art. 117 della Costituzione che attribuisce alle Regioni tra le altre anche competenze in materia di sicurezza sul lavoro. Lo Stato conserverà la titolarità della definizione dei principi in materia di lavoro mentre agli enti territoriali spetterà il compito di legiferare nel rispetto di tali principi con riguardo all'informazione e formazione dei lavoratori alla vigilanza e relativa documentazione. - viene abrogata la lettera f, del comma 1 dell'art. 4 che dispone la non computabilità ai fini dell'applicaizone delle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori assunti con contratti di inserimento . - viene abrogata la lettera k, del comma 1 dell'art. 4 che dispone la non computabilità ai fini dell'applicaizone delle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinate e continuativa; - viene inserito il nuovo comma 3 nell'art. 4 che stabilisce che i collaboratori anche qualora impiegati nella modalità del lavoro a progetto vanno computati a patto che la collaborazione implichi la loro presenza continuativa nei locali del committente. - viene inserito il nuovo comma 3 all'art. 32 che stabilisce che il ricorso avverso disposizioni impartite dal personale ispettivo delle ASL va presentato al presidente delal giunta regionale il quale decide entro 30 giorni.