Nel caso in cui vengano corrisposti al lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto buoni postali fruttiferi e relativi interessi maturati, questi ultimi devono essere assoggettati a tassazione separata come normalemente previsto dal TUIR per il TFR e gli altri emolumenti equipollenti(Cass. 19/10/2004 n.20444). Spiega infatti la Suprema Corte che gli interessi corrisposti al lavoratore devono essere inglobati insieme agli altri importi capitali, nella somam da destinare per la liquidazione del rapporto. E' necessario comunque distinguere due momenti: il primo consistente nella percezione degli interessi da parte dell'azienda (che è il soggetto che ha investito in buoni postali il capitale trattenuto al lavoratore e destinato al TFR) che è esente da imposizione in forza delle norme speciali in materia di titoli di Stato e assimilati. Il secondo consistente nella corresponsione degli stessi interessi da parte del datore di lavoro al dipendente in sede di liquidazione, che invece è soggetta allo stesso trattamento tributario normalemente previsto per il trattamento di fine rapporto.