L’Assonime, con l’approfondimento n. 4 del 2011 tratta della tassazione agevolata prevista per i compensi erogati per incrementi di produttività dell’impresa dedicando particolare attenzione al lavoro articolato su turni e al lavoro notturno.

Lo studio ripropone nella parte iniziale un excursus storico della tassazione agevolata in commento, evidenziando come lo stessa, introdotta in via sperimentale dall’art. 2, del D.L. n. 93/2008 per le somme pagate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008, è stata successivamente prorogata prima per il 2009 e poi per il 2010.
A seguito di tali proroghe è stato notevolmente ampliato l’ambito oggettivo di applicazione della norma in commento, riconoscendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali per le somme erogate con riferimento a tutte le tipologie di prestazione straordinaria di lavoro e non solo per quello straordinario c.d. “forfetizzato”.
Con la successiva proroga per l’anno 2011, il legislatore ha, invece, circoscritto l’ambito di applicabilità della norma in commento ai soli compensi premianti erogati “in attuazione di quanto previsto da accordi e contratti collettivi o aziendali".
Con particolare riferimento all’ambito oggettivo di applicazione delle agevolazione fiscale in parola, Assonime ricorda come nella circolare n. 3/E del 2011 (si rinvia a S.Cinieri, "Premi produttività, sostitutiva al 10% anche senza accordi scritti", il Quotidiano IPSOA del 15 febbraio 2011), l’Agenzia delle Entrate e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno fornito alcune precisazioni in merito ai requisiti formali e sostanziali che gli accordi e i contratti collettivi in parola devono presentare per consentire l’applicazione del beneficio fiscale per il 2011.
Con riferimento, infine, al lavoro articolato su turni e al lavoro notturno è stato precisato che sono agevolabili:
i)le somme erogate per lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate; gli incrementi di produttività devono essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo per l’impresa;
ii)non solo le indennità e la maggiorazioni erogate per le prestazioni per lavoro notturno, ma anche in relazione al compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa.
In ogni caso, l’agevolabilità delle retribuzioni relative alle prestazioni di lavoro articolato su turni e alla prestazioni di lavoro notturno resta subordinata al perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell’impresa.
In altri termini, la mera articolazione del lavoro su turni non è di per sé automaticamente idonea a ritenere applicabile l’imposta sostitutiva; è, invece, necessario che all’articolazione del lavoro su turni corrisponda un effetto ritenuto positivo per l’impresa in termini di produttività o redditività e dall’impresa coerentemente attestato.