L’Agenzia delle entrate, intervenuta a Telefisco 2016, ha fornito le risposte agli interrogativi posti dagli esperti del settore, tra le quali che in applicazione dei principio di legalità di cui all’art. 3 del Dlgs 472/1997, le modifiche delle disposizioni sanzionatorie previste dal DLgs 158/2015 (attuativo della Legge delega 23/2014), aventi effetti per il contribuente più favorevoli rispetto alla previgente disciplina, sono applicabili alle violazioni commesse anche prima del 1° gennaio 2016, sempreché non siano ancora definitive. 

In sostanza il nuovo regime sanzionatorio trova applicazione anche in relazione alle violazioni contestate in atti notificati prima della decorrenza degli effetti della nuova normativa (quindi prima del 1° gennaio 2016) a condizione che non siano divenuti definitivi.

Le nuove sanzioni sono applicabili anche in sede di ravvedimento operoso in relazione alle violazioni commesse prima della citata data.

In materia di cedolare secca, richiamando la circolare 26/2011, l’Agenzia delle entrate ricorda che la sua applicazione è ammessa solo per gli immobili abitativi locati con finalità abitative, escludendo quelle effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa o di lavoro. Tale esclusione opera anche quando è il conduttore che agisce nell’esercizio di attività di impresa e di lavoro autonomo, anche se detti immobili vengono utilizzati dal locatario per soddisfare esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti. 

Interessante anche la risposta fornita sulla certificazione unica. Viste le sostanziali modifiche intervenute sulla certificazione, l’Agenzia ritiene che anche per il 2016 (e non solo nel 2015, primo anno di utilizzo della CU come previsto dalla circolare 6E/2015), l’invio delle CU che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possa avvenire dopo il 7 marzo senza l’applicazione delle sanzioni, purchè entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX e SY). 

Infine l’Agenzia delle entrata ha ribadito il valore dichiarativo della CU 2016. Infatti a seguito delle modifiche, con finalità semplificativa, introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, quest’anno il modello 770 è composto dei soli quadri riepilogativi (ST, SV, SX e SY) e non contiene più i dati di dettaglio delle singole certificazioni uniche le quali sono trasmesse all’Agenzia autonomamente. Ne consegue che i due adempimenti (CU e 770) non possono essere considerati alternativi, dato che le informazioni contenute nella certificazione unica non sono più ricomprese nel modello 770.