Testo Unico per la circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri UE
A cura della redazione
E' stato pubblicato sul S.O. n.69 alla G.U. n. 83 del 9/04/2002 il Testo Unico contenente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri UE (DPR 18/01/2002 n.54).
Tra le principali novità relative al rapporto di lavoro si segnala:
I cittadini possono soggiornare nel territorio di uno stato membro per:
esercitare un'attività di lavoro autonomo;
di lavoro subordinato, purché di durata non superiore a 3 mesi
per lavoro stagionale.
I lavoratori frontalieri che ritornano ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel territorio in cui hanno la residenza riceveranno apposita carta speciale valida 5 anni e rinnovabile automaticamente.
La richiesta della carta di soggiorno deve essere effettuata se la permanenza sul territorio di uno stato membro è superiore a 3 mesi.
Per chi esercita un'attività subordinata è necessario un attestato del datore di lavoro e una copia del contratto di lavoro da allegare alla domanda.
I cittadini stranieri possono richiedere la carta di soggiorno anche per il coniuge, i figli e per coloro che convivono abitualmente con il richiedente e risultano a suo carico.
La carta può essere rinnovata per altri 5 anni per i lavoratori frontalieri, e a tempo indeterminato negli altri casi in cui è rilasciata per 5 anni.
L'allontanamento dal territorio dello stato membro può avvenire soltanto se è giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Sono rilevano pertanto l'esistenza di condanne penali, la scadenza del documento d'identità, le malattie o le infermità diverse da quelle espressamente previste dal decreto in esame.
Sono esenti da diritti o imposte la concessione o il rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità dei cittadini che esercitano nel territorio di uno stato membro un'attività autonoma o subordinata.