E' stato pubblicato sul S.O. n.69 alla G.U. n. 83 del 9/04/2002 il Testo Unico contenente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri UE (DPR 18/01/2002 n.54). Tra le principali novità relative al rapporto di lavoro si segnala: I cittadini possono soggiornare nel territorio di uno stato membro per: esercitare un'attività di lavoro autonomo; di lavoro subordinato, purché di durata non superiore a 3 mesi per lavoro stagionale. I lavoratori frontalieri che ritornano ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel territorio in cui hanno la residenza riceveranno apposita carta speciale valida 5 anni e rinnovabile automaticamente. La richiesta della carta di soggiorno deve essere effettuata se la permanenza sul territorio di uno stato membro è superiore a 3 mesi. Per chi esercita un'attività subordinata è necessario un attestato del datore di lavoro e una copia del contratto di lavoro da allegare alla domanda. I cittadini stranieri possono richiedere la carta di soggiorno anche per il coniuge, i figli e per coloro che convivono abitualmente con il richiedente e risultano a suo carico. La carta può essere rinnovata per altri 5 anni per i lavoratori frontalieri, e a tempo indeterminato negli altri casi in cui è rilasciata per 5 anni. L'allontanamento dal territorio dello stato membro può avvenire soltanto se è giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Sono rilevano pertanto l'esistenza di condanne penali, la scadenza del documento d'identità, le malattie o le infermità diverse da quelle espressamente previste dal decreto in esame. Sono esenti da diritti o imposte la concessione o il rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità dei cittadini che esercitano nel territorio di uno stato membro un'attività autonoma o subordinata.