L'Inps, con messaggio n. 21062 del 23 settembre 2009, fornisce chiarimenti in merito agli adempimenti verso il Fondo di Tesoreria in caso di operazioni societarie che comportano il trasferimento di lavoratori con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2112 cod. civ.
In particolare, in base ai chiarimenti forniti dall'Inps, l'obbligo di versare il Tfr al Fondo di Tesoreria permane anche nelle ipotesi in cui si realizzi un passaggio di personale presso un datore di lavoro (con meno di 50 addetti) non tenuto al versamento del contributo. Nella predetta ipotesi il nuovo datore - pur rimanendo complessivamente estraneo alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 755 e ss, della Legge n. 296/2006, ne diviene destinatario, anche in assenza del requisito occupazionale previsto dalla norma.
Il datore di lavoro subentrante dovrà, inoltre, provvedere alla rivalutazione delle quote di Tfr comprese quelle versate alla Tesoreria dall'azienda cedente.
Il datore di lavoro subentrante è tenuto a liquidare ai dipendenti ceduti il TFR rivalutato, recuperando dal Fondo di Tesoreria le quote versate per i dipendenti cessati in sede di conguaglio con i contributi dovuti.