TFR: conguaglio fino ai contributi dovuti all'INPS
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 23/06/2008 n.14259, ha precisato che l'azienda con più di 49 addetti non può liquidare e quindi conguagliare il TFR corrisposto al lavoratore che ha scelto di lasciare il trattamento presso il datore di lavoro in misura superiore ai contributi dovuti all'istituto previdenziale.
L'intervento dell'INPS sorge a seguito delle numerose segnalazioni secondo cui le aziende disattendendo quanto previsto dalla Legge hanno conguagliato le anticipazioni o le liquidazioni del TFR di competenza del Fondo di tesoreria in misura superiore a quello del singolo mese cui si riferisce la denuncia contributiva generando così un credito per l'azienda.
Nelle ipotesi di incapienza mensile, resta fermo l'obbligo di richiedere l'intervento diretto del Fondo di Tesoreria, che provvederà ad erogare l'importo della prestazione per la quota di propria spettanza.
Inoltre nel caso in cui siano stati liquidati ai lavoratori trattamenti di fine rapporto comprensivi della quota di competenza del Fondo di Tesoreria dopo la cessazione sia dell'attività che della posizione contributiva, all'atto delle operazioni di rimborso, andrà richiesta al datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità in merito all'effettiva corresponsione ai lavoratori delle quote di TFR erogato.
L'INPS, inoltre con il messaggio 14259/2008 ha inoltre fornito le istruzioni operative per la compilazione del Mod. DM 10 e delle denunce Emens.
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