Il 20 marzo 2015, tra l’ABI, il Ministero dell’economia e quello delle finanze, è stato siglato l’accordo previsto dal DPCM 20/02/2015 n.29, che, attuando l’art.1, cc. 26-34 della L. 190/2014, consente ai datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano provvedere con risorse proprie all’anticipazione del TFR in busta paga ai dipendenti, di richiedere alle banche aderenti all’iniziativa il finanziamento del QUIR.

L’accordo prevede che per ottenere il finanziamento il datore di lavoro sia tenuto a presentare alla banca: la certificazione rilasciata dall’INPS con la misura del QUIR, la visura camerale attestante l’insussistenza delle condizioni relative a situazioni di difficoltà aziendale e le altre informazioni e/o certificazioni che lo stesso istituto di credito richiede per la realizzazione del finanziamento, come ad esempio quello di comunicare la data di pagamento degli stipendi dei dipendenti, dato che l’erogazione in favore del datore di lavoro avviene tra il quinto ed il terzo giorno precedente al salto della paga.

Se tutte le condizioni previste dal DPCM di febbraio 2015 sono soddisfatte, la banca stipula con il datore di lavoro il contrato di finanziamento entro il mese precedente l’avvio della liquidazione del QUIR nel rispetto della normativa vigente fornendo sulla base della richiesta del datore di lavoro, una disponibilità creditizia di importo coerente con l’esigenza di quest’ultimo di liquidare mensilmente il valore delle QUIR in busta paga.

Il credito viene utilizzato a partire dal mese successivo alla data di perfezionamento dell’operazione di finanziamento, e comunque non prima del 1° giugno 2015 e non oltre il termine massimo del 30 ottobre 2018.

Il finanziamento ricevuto dovrà essere rimborsato alla banca in un’unica soluzione alla data del 30 ottobre 2018.

Il tasso di interesse applicato alle somme oggetto del finanziamento, comprensivo di ogni eventuale onere, non potrà superare il tasso di rivalutazione della QUIR, periodicamente comunicato dall’INPS. Rimangono a parte gli eventuali recuperi di spesa relativi a oneri fiscali e notarili riferibili all’intero svolgimento del rapporto. 

Se viene accertato che il finanziamento è stato utilizzato, anche solo parzialmente, per finalità diverse dalla liquidazione mensile della QUIR in busta paga, anche con riguardo ad uno solo dei lavoratori interessati dall’opzione, il datore di lavoro sarà tenuto al rimborso immediato per la parte già fruita.

Il datore di lavoro dovrà invece rimborsare anticipatamente il finanziamento alla banca in caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente aderente al programma di liquidazione del TFR in busta paga.

L’estinzione anticipata del finanziamento ha luogo su richiesta del datore di lavoro, a fronte della presentazione da parte di quest’ultimo di una specifica presa d’atto da parte dell’INPS della richiesta di cessazione dell’invio delle certificazioni periodiche alla banca, a partire dal mese successivo a quello della presentazione della richiesta.