Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 aprile 2017 – 14 maggio 2017, è stato fissato al 1,247757% (comunicato ISTAT). L’indice di maggio sarà diffuso il 15 giugno secondo il calendario 2017 dell’ISTAT.

Indice: 101,3

Variaz. su Dic. ‘97: 0,997009

Rid. 75%: 0,747757

Perc. Fissa 0,500

Perc. Progr.: 1,247757

Coeff. Cap. riv.: 1,01247757

Montante: 4,33027351

Esempio:

– Dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro il 12 aprile 2017

– TFR maturato al 31 dicembre 2016: euro 55.337,28 (*)

– TFR maturato dal 1° Gennaio al 30 aprile 2017: euro 80,00

– Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82: euro 40,00

TFR al 31 dicembre 2016 (*) euro 55.337,28 +

Rivalutazione (1,247757% di 55.337,28) euro 690,47 +

TFR periodo 1° Gennaio – 30 aprile 2017 euro 80,00 –

Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82 euro 40,00 =

Totale TFR da liquidare al lordo delle imposte euro 56.067,75

 (*) al netto dell’imposta sostitutiva 17% calcolata sulla rivalutazione anno 2016

N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015): la rivalutazione dal 2015 è soggetta all’imposta sostitutiva dell’17%.