Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 febbraio 2014 - 14 marzo 2014, è stato fissato al 0,320028% (comunicato ISTAT). L'indice di marzo sarà diffuso il 14 aprile secondo il calendario 2014 dell'ISTAT.

Indice: 107,2

Variaz. su Dic. ‘97: 0,09337068 

Rid. 75%: 0,070028  

Perc. Fissa 1,5%: 0,250

Perc. Progr.: 0,320028 

Coeff. Cap. riv.: 1,00320028  

Montante: 4,09126618

 Esempio:

- Dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro il 10 marzo 2014  

- TFR maturato al 31 dicembre 2013: euro 52.417,34 (*)  

- TFR maturato dal 1° Gennaio al 28 febbraio 2014: euro 40,00  

- Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82: euro 20,00

TFR al 31 dicembre 2013 (*) euro 52.417,34 +  

Rivalutazione (0,320028% di 52.417,34) euro 167,75 +  

TFR periodo 1° Gennaio – 28 febbraio 2014 euro 40,00 -  

Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82 euro 20,00 =  

Totale TFR da liquidare al lordo delle imposte euro  52.605,09

(*) al netto dell'imposta sostitutiva 11% calcolata sulla rivalutazione anno 2013

N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (D. Lgs. 47/2000): la rivalutazione dal 2001 è soggetta all'imposta sostitutiva dell'11%