Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 dicembre 2016 – 14 gennaio 2017, è stato fissato al 1,795304% (comunicato ISTAT). L’indice di gennaio sarà diffuso il 22 febbraio secondo il calendario 2017 dell’ISTAT.

Indice: 100,3

Variaz. su Dic. ‘97: 0,393738

Rid. 75%: 0,295304

Perc. Fissa 1,500

Perc. Progr.: 1,795304

Coeff. Cap. riv.: 1,01795304

Montante: 4,27690810

Esempio:

– Dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro il 12 gennaio 2017

– TFR maturato al 31 dicembre 2015: euro 54.243,45 (*)

– TFR maturato dal 1° Gennaio al 31 dicembre 2016: euro 240,00

– Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82: euro 120,00

TFR al 31 dicembre 2015 (*) euro 54.243,45 +

Rivalutazione (1,795304% di 54.243,45) euro 973,83 +

TFR periodo 1° Gennaio – 31 dicembre 2016 euro 240,00 –

Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82 euro 120,00 =

Totale TFR da liquidare al lordo delle imposte euro 55.337,28

(*) al netto dell’imposta sostitutiva 17% calcolata sulla rivalutazione anno 2015

N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015): la rivalutazione dal 2015 è soggetta all’imposta sostitutiva dell’17%.