Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 febbraio 2017 – 14 marzo 2017, è stato fissato al 0,773430% (comunicato ISTAT). L’indice di marzo sarà diffuso il 13 aprile secondo il calendario 2017 dell’ISTAT. Indice: 101,0 Variaz. su Dic. ‘97: 0,697906 Rid. 75%: 0,523430 Perc. Fissa 0,250 Perc. Progr.: 0,773430 Coeff. Cap. riv.: 1,0077343 Montante: 4,30998698 Esempio: – Dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro il 12 febbraio 2017 – TFR maturato al 31 dicembre 2016: euro 55.337,28 (*) – TFR maturato dal 1° Gennaio al 28 febbraio 2017: euro 40,00 – Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82: euro 20,00 TFR al 31 dicembre 2016 (*) euro 55.337,28 + Rivalutazione (0,773430% di 55.337,28) euro 428,00 + TFR periodo 1° Gennaio – 28 febbraio 2017 euro 40,00 – Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82 euro 20,00 = Totale TFR da liquidare al lordo delle imposte euro 55.785,28 (*) al netto dell’imposta sostitutiva 17% calcolata sulla rivalutazione anno 2016 N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015): la rivalutazione dal 2015 è soggetta all’imposta sostitutiva dell’17%.