Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 maggio 2017 – 14 giugno 2017, è stato fissato al 1,223205% (comunicato ISTAT). L’indice di giugno sarà diffuso il 14 luglio secondo il calendario 2017 dell’ISTAT.

Indice: 101,1

Variaz. su Dic. ‘97: 0,797607

Rid. 75%: 0,598205

Perc. Fissa 0,625

Perc. Progr.: 1,223205

Coeff. Cap. riv.: 1,01223205

Montante: 4,32922347

Esempio:

– Dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro il 12 maggio 2017

– TFR maturato al 31 dicembre 2016: euro 55.337,28 (*)

– TFR maturato dal 1° Gennaio al 31 maggio 2017: euro 100,00

– Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82: euro 50,00

TFR al 31 dicembre 2016 (*) euro 55.337,28 +

Rivalutazione (1,223205% di 55.337,28) euro 676,88 +

TFR periodo 1° Gennaio – 31 maggio 2017 euro 100,00 –

Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82 euro 50,00 =

Totale TFR da liquidare al lordo delle imposte euro 56.064,16

 (*) al netto dell’imposta sostitutiva 17% calcolata sulla rivalutazione anno 2016

N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015): la rivalutazione dal 2015 è soggetta all’imposta sostitutiva dell’17%.