Il capo ufficio legislativo del Ministero della giustizia, con il parere del 23 maggio 2012, ha chiarito, rispondendo ad un quesito, che non sembra vi siano margini interpretativi nell’art. 9 del DL 1/2012 (convertito nella L. 27/2012) per ritenere che le nuove disposizioni che fissano in 18 mesi la durata massima dei tirocini per l’accesso alle professioni, possano essere applicate retroattivamente, ossia a quelli stipulati prima del 24 gennaio u.s.
Questa interpretazione trova fondamento prima di tutto nei principi generali in materia di efficacia delle leggi nel tempo sanciti dall’art.11 delle disposizioni preliminari al codice civile,  ed in secondo luogo nel fatto che quando il legislatore ha voluto in passato applicare retroattivamente le nuove disposizioni in materia di pratica professionale lo ha fatto espressamente con apposite norme transitorie (come ad es: l’art. 11 del DPR 101/1990 recante il regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato).
A questo si aggiunge anche che la concreta organizzazione del tirocinio vien normalmente pianificata in funzione della sua durata complessiva, al fine di consentire al tirocinante di acquisire la preparazione professionale ritenuta strumentale e indispensabile per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione.
Ne consegue che se la riduzione della durata complessiva del tirocinio fosse applicabile anche ai tirocini iniziati anteriormente all’entrata in vigore del DL 1/2012 ne risulterebbero stravolti gli ordinari piani di tirocinio.
Ai fini interpretativi non rileva neppure il fatto che la legge 27/2012 di conversione del DL 1/2012 abbia sostituito il tempo futuro (…l’accesso alle professioni non potrà essere superiore a 18 mesi …) con il tempo presente (…l’accesso alle professioni non può essere superiore a 18 mesi  …). Infatti la modifica non può essere intesa come espressione della mutata volontà del legislatore di applicare le nuove disposizioni anche ai tirocini in corso, dato che sarebbe stato necessario inserire norme transitorie per disciplinare i tirocini iniziati nel periodo tra l’emanazione del decreto legge e l’entrata in vigore della legge di conversione.