Le domande per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro (sia in quota che fuori quota) presentate prima del 25 febbraio 2005 (data di entrata in vigore del nuovo Regolamento) sono trattate e rilasciate dalla DPL sulla base della precedente disciplina (Circ. Min. Lav. 8/03/2005 n.9).
Invece le domande (fuori quota) presentate dopo il 25 febbraio 2005 devono essere presentate allo Sportello Unico istituito presso le Prefetture UTG utilizzando i nuovi modelli emanati dal Ministero del lavoro con la circolare 9/2005. In questo caso spetta comunque alla DPL provvedere all'istruttoria della pratica mentre il nulla osta all'ingresso verrà rilasciato dallo Sportello unico e sarà differente a seconda che si tratti di extracomunitario o neocomunitario.
In ogni caso sino a che non prenderà il via lo Sportello Unico il compito di effettuare le ricerche presso il centro per l'impiego di lavoratori italiani disponibili a svolgere l'attività è attribuito alla DPL.
I soggetti di cui all'art. 27 del T.U. sull'immigrazione possono cambiare datore di lavoro purchè la qualifica di assunzione sia la stessa per la quale l'ingresso in Italia era stato autorizzato.
I cittadini neocomunitari che intendono svolgere in Italia un tirocinio formativo non hanno bisogno di alcuna autorizzazione al lavoro dato che il tirocinio non è considerato rapporto di lavoro.
Proroghe e rinnovi delle autorizzazioni fuori quota vanno presentate (dopo il 25 febbraio 2005) allo Sportello Unico ma vengono vagliate dalla DPL. Quest'ultima dopo aver adempiuto all'istruttoria rimette le conclusioni della procedura alla Prefettura UTG per il provvedimento definitivo. La comunicazione viene inviata anche al lavoratore per consentigli il deposito presso la questura competente della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, anche se per il rilascio del titolo di permesso si dovrà attendere che lo sportello unico adotti il provvedimento di proroga o rinnovo del nulla osta al lavoro.
Per quanto riguarda il contratto di soggiorno il Ministero del lavoro precisa che deve essere stipulato davanti allo Sportello Unico quando lo stesso diverrà operativo. Se lo straniero è già in Italia con un valido permesso di soggiorno che consente, senza alcuna limitazione, l'attività di lavoro subordinato, le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente ed autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attraverso la compilazione e la sottoscrizione del modulo messo a disposizione con la circolare 9/2005 ( allegati n. 23 e 24). Con gli allegati n. 25 e 26, invece, è stato predisposto un modello di contratto di soggiorno da stipularsi per la prosecuzione di un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato con lavoratore extra comunitario munito di permesso di soggiorno per lavoro non stagionale in corso di validità. L'invio alla Prefettura UTG del modulo compilato e sottoscritto adempie l'obbligo di comunicazione entro i cinque giorni dall'assunzione previsto dall'art. 22, comma 7, del Testo Unico e dall'art. 36 - bis del nuovo regolamento. Il datore di lavoro deve accludere nell'invio del modello copia del proprio documento di identità. L'invio va fatto con raccomandata AR indirizzata alla Prefettura UTG. Copia del contratto di soggiorno e della comunicazione inviata va consegnata al lavoratore.