Toscana: linee guida per la CIG e la mobilità in deroga 2011 - 2012
A cura della redazione

La regione Toscana, con la delibera 16 maggio 2011 n. 357, ha approvato le nuove linne guida che devono essere osservate da coloro che vogliono usufruire degli ammortizzatori sociali in deroga per il biennio 2011 e 2012.
In merito alla CIG in deroga la Regione ha previsto che non costituiscono motivi di accesso all’ammortizzatore sociale i casi di sospensione programmata dell’attività lavorativa.
Le aziende che possono fruire della CIG in deroga sono le aziende di qualsiasi settore operanti in Toscana per cui non è prevista la corresponsione degli ammortizzatori sociali dalla normativa ordinaria e quelle che pur potendo avvalersi di questi ultimi non possono più fruirne o non possono più accedervi.
I lavoratori per i quali può essere richiesto il trattamento a sostegno del reddito invece sono quelli subordinati con un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso l’azienda richiedente aventi la qualifica di operai (equiparati e intermedi), impiegati e quadri.
Ciascuna richiesta di CIG in deroga non può riguardare un periodo superiore a 4 mesi continuativi e ciascuna richiesta di intervento della CIG in deroga non può essere inferiore a 15 giorni né superiore a 4 mesi continuativi a lavoratore, fino ad un massimo di 12 mesi complessivi per lavoratore per anno solare.
Le aziende interessate alla CIG in deroga, dopo aver esaurito la procedura di consultazione sindacale, devono inoltrare apposita domanda per via telematica alla Regione. Successivamente la domanda va stampata e inviata su modello cartaceo con raccomandata AR, sempre alla Regione.
Le domande vanno inviate prima che finisca il periodo richiesto di sospensione e riduzione.
La valutazione e l’autorizzazione avviene in base all’ordine cronologico di arrivo della documentazione completa all’ufficio della regione Toscana – settore lavoro.
Con la stessa delibera 357/2011 la regione Toscana ha provveduto anche a definire le linee guida per l’accesso alla mobilità in deroga. In questo caso i destinatari sono i lavoratori apprendisti licenziati esclusi dal trattamento previsto dalla L. 2/2009, i lavoratori subordinati che hanno fruito della mobilità o della disoccupazione ordinaria nel corso del 2011/2012 e i lavoratori subordinati licenziati o cessati nel predetto biennio. La mobilità in deroga viene concessa per un periodo di 4 mesi per gli apprendisti e i lavoratori subordinati licenziati o cessati e fino a 12 mesi per gli altri lavoratori che hanno già fruito della mobilità o della disoccupazione.
La domanda va inviata a pena di decadenza entro 30 giorni dal licenziamento/cessazione per i lavoratori oppure entro 30 giorni dall’esaurimento dell’indennità di mobilità o di disoccupazione ordinaria.
La regione conclude evidenziando che i lavoratori che hanno già presentato domanda di mobilità in deroga antecedentemente al 1 maggio 2011 ai sensi dell’accordo quadro 06/09/2010 seguiranno fino alal scadenza della domanda le modalità previste dal predetto accordo.
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