L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022 con cui, al fine di dare attuazione all’art. 22-ter del D.Lgs. n. 148/2015, ha fornito indicazioni in merito al ricorso alla CIGS concessa in caso di accordi di transizione occupazionale.

Si ricorda che la predetta disposizione ha previsto che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

La norma si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di CIGS, tenendo conto delle modifiche introdotte dalla L. n. 234/2021.

Per l’accesso alla CIGS in esame è necessario che i datori di lavoro abbiano espletato la procedura sindacale. In tale sede, devono essere individuati i lavoratori che - in seguito alle azioni attuate in relazione a un programma di riorganizzazione o risanamento aziendale già concluso da parte dell’impresa che li occupa - restino, comunque, non riassorbibili e, conseguentemente, a rischio esubero. Sempre in sede di consultazione sindacale, devono essere definite – con la Regione o le Regioni competenti - le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche attraverso il ricorso ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

I lavoratori interessati dal trattamento in esame accedono al programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL); a tale fine, i loro nominativi sono comunicati all’ANPAL, che li mette a disposizione delle Regioni interessate.

L’ulteriore periodo di CIGS – che può avere una durata massima di 12 mesi non ulteriormente prorogabili – è concesso in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015. Il trattamento in questione, inoltre, non deve essere conteggiato nell’ambito del periodo massimo di CIGS fruibile nel quinquennio mobile di riferimento.

Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 22-ter sono tenute al versamento del contributo addizionale nella misura del 15%.

In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 - CIG Straordinaria [D.Lgs 148/2015], è stato istituito il seguente codice evento: 146 Ulteriori trattamenti nel 2022-23 - L.234/21 art.22 ter.

Il messaggio riporta anche le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale nel flusso Uniemens. Rimane fermo che, al sussistere dei presupposti, può essere richiesto il pagamento diretto all’INPS.