Trasfertisti, non rileva l'indennità fissa ma l'attività in luoghi sempre diversi
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 396 del 13 gennaio 2012, ha stabilito che sono qualificati come trasfertisti coloro che svolgono, per contratto, la propria attività in luoghi sempre variabili e diversi, non rilevando il fatto che l’indennità non sia corrisposta in maniera fissa e continuativa.
L’art. 51, sesto comma del TUIR – secondo il quale le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti, per contratto, all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito, anche ai fini contributivi, nella misura del 50% del loro ammontare – riguarda il caso in cui la normale attività lavorativa si debba svolgere contrattualmente al di fuori di una sede di lavoro prestabilita – ancorché l’assunzione del dipendente sia formalmente avvenuta per una determinata sede – e con riguardo al pagamento di un’indennità o una maggiorazione retributiva erogata in ragione di tale caratteristica, anche se non nei giorni di assenza dal lavoro per ferie, malattia, ecc., e anche se in misura variabile in relazione alle località di volta in volta assegnate.
Da ciò si giunge alla conclusione che, per qualificare “trasfertisti” (e non in trasferta) i lavoratori rileva, semplicemente, il fatto che gli stessi svolgano per contratto la propria attività in luoghi sempre variabili e diversi.
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