Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello 30/01/2014 n.8, ha precisato che gli ammortizzatori sociali autorizzati nei confronti delle aziende del settore del trasporto aereo dopo il 31 dicembre 2012 sulla base di un accordo quadro stipulato in sede governativa stipulato prima di tale data, che ha dato il via ad un processo di ristrutturazione, sottostanno alla disciplina vigente nel momento in cui l’accordo sindacale è stato siglato tra le parti sociali.

La precisazione segue quella già fornita dal Ministero del lavoro con la risposta all’interpello 31/2012 nel quale è stato evidenziato che i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità riconosciuti al personale navigante e non, di vettori aerei e società da questi derivate, ai sensi del DL 249/2004 (L. 291/2004), continueranno ad essere erogati anche se la Legge 92/2012 ne ha disposto l’abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Infatti, i decreti ministeriali attuativi degli accordi sindacali siglati tra le parti sociali, necessari per la concessione dei predetti trattamenti di integrazione al reddito, sono totalmente assoggettabili al regime legale vigente al momento della stipula degli accordi medesimi, in base al principio del tempus regit actum.

Ma cosa succede se un’azienda ha richiesto un trattamento a sostegno del reddito sulla base di un accordo sindacale stipulato nel 2013 nell’ambito però di un processo di ristrutturazione avviato con un accordo quadro stipulato in sede governativa nel 2008? Quale regime legale trova applicazione in questi casi?

Secondo il Ministero del lavoro anche in questo caso l’accordo sindacale assume un ruolo fondamentale.  Troverà quindi applicazione la norma abrogativa dell’art.1bis del DL 249/2004 modificativa della L. 223/1991.