L'INPS, con il messaggio n. 8097 del 22 marzo 2010, ha ricordato che, in via sperimentale per il periodo 1° luglio 2009 - 31 dicembre 2010, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati da contratti di solidarietà passerà dal 60% all'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.
Gli oneri derivanti sono stati fissati entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro per il 2010 e, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie stanziate, si terrà conto dell'ordine cronologico di stipula degli accordi di solidarietà.
Nel messaggio sono, infine, riportate, in dettaglio, le modalità di conguaglio degli importi a cui i datori di lavoro interessati dovranno attenersi.