Turismo: contratti a termine prorogabili di altri 8 mesi dopo i primi 36
A cura della redazione

La Federalberghi, la Fipe, la Fiavet, la Faita, la Federreti, e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei lavoratori hanno siglato l'avviso comune con il quale è stato stabilito che i datori di lavoro che operano nel settore turistico e che occupano lavoratori a tempo determinato, possono stipulare un contratto di lavoro di altri 8 mesi dopo la scadenza dei primi 36 mesi così come previsto dalla legge 247/2007.
Come si ricorderà la legge che ha recepito il protocollo sull'welfare ha previsto che il contratto a termine si trasformi in contratto a tempo indeterminato quando, in seguito al susseguirsi di più contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto tra le stesse parti supera la durata di 36 mesi, compresi proroghe e rinnovi, indipendentemente dal periodo interruttivo tra un contratto e l'altro.
La stessa Legge 247/2007 ha anche previsto una deroga a detta trasformazione, stabilendo che le parti possono instaurare un nuovo contratto a termine purchè la conclusione del contratto avvenga presso una DPL e con la presenza di un rappresentante dei lavoratori.
La durata di quest'ulteriore contratto non è stata fissata dalla Legge 247/2007, ma è stato lasciato alle organizzazioni sindacali il compito di regolamentarla.
E' quanto avvenuto nell'avviso comune del turismo che ha fissato in 8 mesi la durata dell'ulteriore contratto, elevabile a 12 mesi con la contrattazione integrativa, aziendale o territoriale.
Lo stesso avviso ha anche stabilito che la successione dei contratti a tempo determinato non trova applicazione ai contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, come i contratti a termine stipulati in base agli artt. 77 e 78 del CCNL del Turismo.
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