Turismo e pubblici esercizi: comunicazione semplificata anche senza classificazione Ateco 2007
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 4269 del 26 marzo 2012, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle comunicazioni di assunzione nel settore turismo e dei pubblici esercizi, facendo seguito alla precedente nota n. 2369/2012.
In particolare, si chiarisce che le aziende ammesse alla comunicazione prevista dall’art. 4, comma 2, della L. 183/2010 (integrato dall’art. 18, comma 1, DL 5/2012) possono identificarsi anche in quelle che non rientrano nella classificazione Ateco 2007, ma, comunque, svolgono attività proprie del settore turismo e pubblici esercizi, applicando i relativi contratti collettivi.
Di conseguenza, restano escluse dall’ambito operativo della comunicazione semplificata i rapporti di lavoro che, pur regolati dai contratti collettivi del turismo e dei pubblici esercizi, non siano evidentemente riconducibili alle attività proprie del settore.
Si ricorda, da ultimo, il contenuto delle disposizioni citate, secondo le quali “nel settore turistico e dei pubblici esercizi, il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore, può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, purchè dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro”.
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