Turismo e pubblici esercizi, la comunicazione può essere integrata entro 3 giorni dall'assunzione
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 2369 del 16 febbraio 2012, ha fornito indirizzi operativi per l’adempimento degli obblighi in materia di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro per il settore turistico e dei pubblici esercizi, alla luce delle novità introdotte dal DL 5/2012 (decreto semplificazioni).
Secondo la nuova normativa, “nel settore turistico e dei pubblici esercizi, il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, purchè dalla comunicazione preventiva risultino, in maniera inequivocabile, la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro”.
Nelle more dell’adeguamento della modulistica da parte dei sistemi informatici regionali, il Ministero ha messo a disposizione, sul portale www.cliclavoro.gov.it, un modello UNIUrg integrato delle informazioni inerenti la tipologia contrattuale, che il datore di lavoro dovrà inviare esclusivamente per via telematica. Tale modello consente di identificare, in forma sintetica, il datore di lavoro, il lavoratore, la data di inizio del rapporto di lavoro (che deve essere posteriore a quella di invio) e i dati relativi all’invio.
Il Ministero sottolinea, infine, che la comunicazione preventiva non soddisfa, comunque, il corretto adempimento, in quanto permane l’obbligo di integrare la comunicazione con l’invio dell’Unificato Lav, ai servizi informatici regionali dove è ubicata la sede di lavoro, entro il terzo giorno successivo a quello di instaurazione del rapporto di lavoro.
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