L'ENPALS, con la circolare 13/05/2008 n.10, ha reso noto che a seguito dell'abrogazione del contratto a chiamata disposta dalla L. 247/2007, lo stesso potrà essere stipulato soltanto nei settori turismo e spettacolo previa regolamentazione della contrattazione collettiva.
La possibilità di stipulare il contratto di lavoro intermittente nei settori turismo e spettacolo trova la sua giustificazione nell'esigenza di svolgere le prestazioni di lavoro di carattere discontinuo durante il fine settimana, nella festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per tutti gli ulteriori periodi previsti dai contratti collettivi.
In particolare spetta alla contrattazione collettiva disciplinare: le condizioni, i requisiti e le modalità delle prestazioni connesse ad esigenze oggettive e a limiti massimi temporali; il trattamento economico e normativo non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni; la corresponsione di una indennità di disponibilità ove sia prevista la disponibilità del lavoratore a svolgere la prestazione entro un arco temporale definito.
Una volta intervenuta la contrattazione spetterà al Ministero del lavoro, con un proprio decreto, specificare gli adempimenti connessi all'instaurazione, alla trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, nonché regolamentare i profili previdenziali dell'eventuale indennità di disponibilità.