Con  i decreti 4 febbraio 2002 e 12 marzo 2002, pubblicati rispettivamente sulle Gazzette Ufficiali n. 32 del 7 febbraio 2002 e n. 63 del 15 marzo 2002, il Ministero del lavoro ha determinato le quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002.

A seguito della pubblicazione dei predetti decreti le Prefetture, le Regioni, gli Enti locali e le organizzazioni sindacali datoriali e dei prestatori di lavoro hanno richiesto ulteriori quote di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002 avendo già esaurito le quote in precedenza assegnate.

Al fine di far fronte alle numerose richieste con decreto ministeriale 22/05/2002 è stato autorizzato l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere stagionale, ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota totale di 6.600 unità, ripartita tra le regioni e le province autonome.

 

Regione

 

Piemonte

  260

Lombardia                             

  200

Trento

1400  

Bolzano         

2600

Veneto

1000

Friuli-Venezia-Giulia

  200

Liguria

    20

Emilia Romagna     

  600  

Toscana

  200

Marche          

    60

Lazio                                    

    60

 

TOTALE  6.600        

 

E' inoltre stata disposta la modifica delle quote assegnate alle regioni Puglia ed Abruzzo che risultano pertanto fissate nelle seguenti nuove misure: alla regione Puglia n. 2.709; alla regione Abruzzo n. 602.