Una tantum co.pro.co., condizioni per l'erogazione
A cura della redazione

L'Inps, con il messaggio n. 9718 del 9 aprile 2010, ha reso noto che i requisiti e le condizioni per l'erogazione dell'indennità ai collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro devono essere integralmente soddisfatti alla data di presentazione della domanda.
L'Inps fa presente che, alla data della domanda, ai fini della accoglibilità della medesima, l'interessato deve risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi. In mancanza di tale condizione, la domanda di presentazione va respinta per difetto dei requisiti legislativamente previsti.
E' esclusa la possibilità di tenere tali domande in evidenza in attesa del perfezionamento dei requisiti.
Gli operatori potranno informare i potenziali beneficiari della prestazione in merito alla possibilità di presentare la domanda nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla data in cui risultino essersi verificate tutte le condizioni previste.
L'erogazione dell'indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell'evento "fine lavoro", rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.
Per aver diritto all'indennità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:
- monocommitenza: i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificato l'evento di "fine lavoro" (rilevabile dalle denunce UNIEMENS);
- dato reddituale riferito all'anno precedente: per il 2010, si deve considerare il reddito lordo dell'anno 2009, percepito dal soggetto in quanto collaboratore iscritto alla Gestione separata di cui all'art.2,comma 26, L 335/95,comunque compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro;
- accredito contributivo nell'anno di riferimento: deve essere accreditata presso la gestione separata nell'anno di riferimento almeno una mensilità;
- assenza contratto di lavoro: i collaboratori devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
- accredito contributivo nell'anno precedente: devono essere accreditate, nell'anno precedente, nella gestione separata almeno tre mensilità.
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