Unico 2004 risposte a quesiti sul rapporto di lavoro dipendente
A cura della redazione
L'Agenzia delle entrate, con la circolare 10/06/2004 n.24E, ha fornito le risposte ai quesiti giunti in merito alla corretta compilazione del mod. Unico 2004. Alcune di queste interessano anche il rapporto di lavoro dipendente e assimilato.
LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI e Esercizio di pubbliche funzioni
Domanda. Con l'articolo 2, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stata modificata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la disposizione recata dall'articolo 50, comma 1, lettera f),
del Tuir (già articolo 47 nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003) concernente laqualificazione fiscale dei compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, per l'esercizio di pubbliche funzioni. In particolare, in base alla nuova formulazione della norma, viene previsto che tali compensi sono attratti nella sfera del reddito di lavoro autonomo nell'ipotesi in cui l'attività venga svolta da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir (già articolo 49 nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003) mentre concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente qualora le relative prestazioni vengano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale.
Si chiede di conoscere come devono essere considerati i compensi percepiti nel 2004 e relativi ad anni precedenti da un soggetto che svolge attività di lavoro dipendente ovvero da un soggetto che svolge attività di lavoro autonomo.
R. La modifica introdotta dall'articolo 2, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, innovando parzialmente la disposizione recata dall'articolo 50, prevede che tali compensi abbiano una diversa qualificazione fiscale, determinata dall'attività svolta dal soggetto che li percepisce. In base alla precedente formulazione, tali compensi venivano qualificati sotto il profilo fiscale, sempre, quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Con la modifica introdotta dalla legge finanziaria, viene previsto che tali compensi sono attratti nella sfera del reddito di lavoro autonomo nell'ipotesi in cui l'attività venga svolta da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir (già articolo 49 nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003) mentre concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente qualora le relative prestazioni ve ngano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. La modifica introdotta comporta che i compensi percepiti da soggetti che svolgono per professione abituale arti o professioni o esercitano attività commerciali devono essere assoggettati all'imposta sul valore aggiunto e sono imponibili in capo al soggetto percipiente ai fini dell'Irap.
Nell'ipotesi in cui i compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni vengano attratti nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e nel reddito d'impresa occorre fare riferimento alle regole di determinazione previste per tali categorie di reddito dal Testo
Unico. Tenuto conto che la disposizione recata dal comma 36 del richiamato articolo 2 della legge n. 350 del 2004 entra in vigore il 1° gennaio 2004, deve ritenersi che i compensipercepiti a partire da tale data e riferibili all'esercizio di pubbliche funzioni concorrono alla formazione della base imponibile secondo la nuova disciplina, la quale trova applicazione ancorché i compensi siano riferiti all'esercizio di pubbliche funzioni svolte in periodi d'imposta precedenti il 2004.
Occorre tuttavia precisare che poiché i compensi in esame fino al 31 dicembre 2003 configuravano sempre redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ad essi torna applicabile il cosiddetto "principio di cassa allargato" secondo cui si considerano percepiti
nel periodo d'imposta le somme e i valori corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello al quale si riferiscono.