L'Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi, con la circolare firmata il 25/01/2005 ritorna a parlare di apprendistato professionalizzante dopo aver siglato con la Regione Lombardia e le parti sociali il protocollo d'intesa del 10/01/2005 (in attuazione alla delibera della Giunta Regionale 19/11/2004 n.19432) che ha dato il via alla sperimentazione della durata di due anni di questa nuova e tanto attesa tipologia contrattuale. Tra le principali interpretazioni che la circolare fornisce quella sulla quale è necessario soffermarsi maggiormente riguarda gli attori della sperimentazione. Più precisamente sottolinea l'URL il nuovo contratto di apprendistato professionalizzante è applicabile esclusivamente alle imprese che soddisfino le seguenti condizioni: - applichino e rispettino integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi sottoscritto il 2 luglio 2004 tra Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL; - acquisiscano il parere di conformità rilasciato dagli Enti Bilaterali Territoriali ai sensi dell'articolo 21 ter - Procedure di applicabilità del citato CCNL. Le due condizioni non sono alternative tra loro ma devono essere soddisfatte entrambe. Ne consegue che la mancanza di uno dei due requisiti rende nulla la stipula del contratto di apprendistato professionalizzante con il conseguente versamento dei contributi previdenziali nella loro totalità e le ulteriori sanzioni amministrative. Il contratto può essere stipulato con tutte le mansioni e qualifiche ad eccezione delle seguenti: - le figure professionali individuate nei punti 21 (aiutante commesso), 23 (addetto alle operazione ausiliarie di vendita) e 24 (addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento) del V livello. - i lavoratori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di archivista e protocollista) - i lavoratori addetti alla dattilografia (qualifica dattilografo) purché il relativo personale risulti in possesso di uno specifico diploma di scuola professionale di dattilografia legalmente riconosciuta. Per quanto riguarda il livello di inquadramento sarà possibile inquadrare il giovane 2 livelli inferiori per la prima metà del periodo contrattuale rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione per la quale è svolto l'apprendistato mentre nella seconda metà del periodo l'inquadramento sarà 1 livello inferiore a quello da conseguire. Nel caso in cui gli apprendisti vengano assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel VI livello, l'inquadramento potrà essere effettuato inizialmente solo nel VII livello per la prima metà della durata del rapporto di lavoro. Relativamente all'aspetto formativo, il protocollo d'intesa rinvia a sua volta al documento "Contenuti formativi a carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico e operativo per gli apprendisti del settore terziario, della distribuzione servizi e turismo, redatto con l'assistenza tecnica dell'ISPFOL e approvata dalla commissione nazionale presso il Ministero del lavoro.". Il testo è reperibile sul sito http://www.unionelombardia.it . Nel caso in cui si voglia implementare i profili formativi contenuti nel predetto documento, sarà necessario prima sottoporli ad una valutazione di adeguatezza e coerenza con la sperimentazione da parte del Gruppo tecnico. Viene comunque confermato anche dalla circolare che la formazione interna o esterna debba essere di almeno 120 ore per anno con preferenza per quella esterna. A tal fine i centri formativi accreditati dalla regione Lombardia per la macrotipologia C - formazione continua e permanente sono recuperabili sul predetto sito internet il cui elenco è aggiornato al 21/12/2004.