Utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio nei settori commercio, turismo e servizi
A cura della redazione
L'Inps, con la circolare del 01/12/2008 n. 104, ha reso noto che è pienamente operativo, anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, il lavoro occasionale di tipo accessorio, con un regime di applicabilità solo parziale per le imprese familiari operanti nell'ambito dell'art. 70, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 276/2003. La circolare in commento indica le stesse modalità operative già definite con le precedenti circolari n. 81/2008 e 94/2008, riproponendo sia l'utilizzo del c.d. "voucher telematico" sia quello sia quello del buono cartaceo da 10 euro e del buono "multiplo" da 50 euro. Si precisa, inoltre, che nei settori commercio, turismo e servizi, il sistema dei buoni può trovare applicazione, da parte di tutte le tipologie di datori di lavoro e imprese, anche con riferimento ai giovani studenti con meno di 25 anni di età, limitatamente a periodi di vacanza e per qualunque attività lavorativa. Con riferimento ai suddetti periodi di vacanza, la circolare in oggetto, riprendendo la circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro, individua i "periodi di vacanza" per i giovani studenti: a) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; b) per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; c) per "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.