Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 5 del 30 gennaio 2014, ha precisato che non sussiste, in capo all’azienda utilizzatrice che sottoscrive un contratto di somministrazione, alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei rischi nei confronti degli uffici territoriali del Ministero, ma esclusivamente l’obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l’avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR).
Il Dicastero, coglie, inoltre, l’occasione per richiamare le indicazioni già fornite con la risposta ad interpello n. 26/2007 secondo la quale il somministratore deve accertare “l’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte del somministratore, ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita”.