Variazione del TUR e riflessi sui prestiti agevolati
A cura della redazione
L'adeguamento di un quarto di punto (0,25%) del TUR (Provv. Banca d'Italia del 1/12/2005) determina per i datori di lavoro sostituti d'imposta l'obbligo di effettuare in sede di conguaglio di fine anno la verifica dell'esatto fringe benefit derivante dall'aver elargito prestiti agevolati ai propri dipendenti.
Infatti come si ricorderà l'art. 51, c.4, lett. b) del TUIR stabilisce che in caso di concessione di prestiti agevolati ai dipendenti si assume come reddito imponibile ai fini fiscali (fringe benefit) il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Quanto detto non trova applicazione per i prestiti stipulati prima del 1° gennaio 1997, per i prestiti di durata inferiore a 12 mesi concessi a seguito di accordi aziendali ai dipendenti in contratto di solidarietà o in CIG o ai dipendenti vittime dell'usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.
L'importo che forma oggetto del prestito è soggetto sia a imposte che contributi. In particolare il momento impositivo dell'eventuale fringe benefit è quello del pagamento delle singole rate di prestito come stabilito dal piano di ammortamento.
Ricordiamo che lo stesso art. 51 del DPR 917/86 stabilisce che non concorre a formare reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23.