Vecchi contratti part time e diritto alla pensione secondo il criterio proporzionale
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare 22/07/2008 n.79, ha precisato che qualora il contratto part time, stipulato prima dell'entrata in vigore del DLgs 61/2000, è dichiarato nullo per difetto di forma, può trovare applicazione l'art.5, c.11 della Legge 863/1984, purchè la tipologia contrattuale risulti dagli archivi dell'Istituto previdenziale.
Più precisamente secondo la Legge 863/84 ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico, in presenza di un rapporto part time, l'anzianità inerente i periodi di lavoro a tempo parziale si computa proporzionalmente all'orario effettivamente svolto.
Nessun problema se il lavoratore è in possesso del contratto part time stipulato per iscritto.
Problemi invece sorgono nel caso di irreperibilità del contratto oppure di impossibilità della presentazione dello stesso perché mai redatto per iscritto.
In quest'ultimo caso, poiché la Legge 863/84 prevedeva l'obbligatorietà della forma scritta, l'INPS ha sempre liquidato un trattamento pensionistico decurtato. Questo perché il contratto part time nullo (perché privo della forma scritta) veniva convertito in rapporto di lavoro a tempo pieno e l'assenza di contribuzione nella misura prevista per quest'ultimo determinava una decurtazione delle prestazioni pensionistiche.
Per far fronte a questa situazione l'istituto previdenziale ha precisato con la circolare 78/2008 che se il contratto part time risulta dagli archivi dell'INPS, anche in assenza del contratto in forma scritta, il trattamento pensionistico da liquidare al lavoratore verrà calcolato secondo il criterio proporzionale.
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