La Regione Veneto, il 22/06/2009, ha siglato con le parti sociali un accordo quadro, che trova applicazione fino al 31 dicembre di quest'anno, per l'erogazione della CIG in deroga e del trattamento equivalente all'indennità di mobilità previsto dall'art. 19, c.10bis della L. 2/2009.
Per quanto riguarda l'accesso alla CIG in deroga l'accordo rimanda alle linee guida sottoscritte il 19/05/2009 in applicazione dell'accordo regionale del 30 marzo u.s..
Invece i beneficiari del trattamento previsto dalla Manovra anticrisi vengono individuati nei lavoratori licenziati, ivi compresi gli apprendisti, per giustificato motivo oggettivo o dimessi per giusta causa; nei lavoratori cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato, ivi compresi i lavoratori in somministrazione e nei lavoratori apprendisti, qualora al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro receda dal rapporto ai sensi dell'art. 2118 c.c.
Condizione per fruire del trattamento a sostegno del reddito è che i lavoratori abbiano almeno 90 giornate di anzianità lavorativa aziendale e non abbiano i requisiti per accedere alla mobilità ex lege 223/91 ovvero all'indennità di disoccupazione ordinaria.
La durata della CIG in deroga è pari a 180 giornate lavorative nell'arco del 2009, salvo che si tratti di imprese industriali con più di 15 dipendenti, delle imprese commerciali e operatori turistici con più di 50 dipendenti per i quali la durata del trattamento è di 12 mesi.
Invece è di 4 mesi la durata del trattamento equivalente alla mobilità ex lege 2/2009.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento l'accordo del 22/06/2009 stabilisce che il pagamento diretto costituisce l'unica forma di corresponsione del beneficio.
La fruizione dei trattamenti di cui sopra è ammessa solo previa partecipazione dei lavoratori a programmi di politica attiva del lavoro, diretti alla riqualificazione dei lavoratori sospesi o licenziati.
Infine si precisa che la mancata partecipazione dei lavoratori ai programmi di politiche attive non imputabile alla volontà degli stessi non determina la perdita dei trattamenti in deroga.