Verbale unico di accertamento e decorrenza dei 60 giorni per pagare le sanzioni in misura ridotta
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 28/03/2011 n.10, ha precisato che se nel verbale unico redatto gli ispettori provvedono a diffidare il trasgressore per alcuni illeciti accertati e per altri (non diffidabili) a richiedere il pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, il termine di 60 giorni ex art. 16 L. 689/1981 per adempire al versamento delle somme dovute decorre necessariamente dalla scadenza dei termini fissati per l’ottemperanza della diffida e del relativo pagamento degli importi in misura minima.
La precisazione va ad aggiungersi a quella già fornita con la circolare 41/2010 con la quale il Ministero del lavoro aveva evidenziato che anche i termini di 30 giorni per proporre ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro decorre necessariamente dal 46mo giorno dalla notifica del verbale unico, così come il termine di 30 giorni per presentare scritti difensivi e documenti ex art. 18 L. 689/1981.
In sostanza gli effetti della contestazione e della notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore decorrono dallo spirare del termine utile per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla diffida impartita dal personale ispettivo.
In ogni caso resta fermo che il termine dei 60 giorni per aderire alla c.d. conciliazione amministrativa decorre invece dalla ricezione del verbale unico qualora nello stesso siano presenti esclusivamente illeciti non diffidati.
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