Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 10 del 28 marzo 2011, ha chiarito quali sono i termini per il pagamento in misura ridotta ex art. 16, Legge n. 689/1981, nel caso in cui in un “Verbale Unico” vi siano, contestualmente, diffide per alcuni illeciti e per altri illeciti sia richiesto il pagamento in misura ridotta.

Qualora nel verbale unico l’ispettore provveda, contestualmente, per alcuni illeciti a diffidare il trasgressore, e per altri illeciti a richiedere il pagamento in misura ridotta, il termine di 60 gg. per il pagamento in misura ridotta, ex art. 16 della Legge n. 689/1981, decorre dal 46° giorno dalla notifica del verbale unico. Tuttavia, nel caso in cui vi siano solo diffide ora per allora, il suddetto termine decorre dal 16° giorno.
Il termine di 60 giorni per aderire alla conciliazione amministrativa decorre invece dalla ricezione del verbale unico qualora nello stesso siano presenti esclusivamente illeciti non diffidati.