Nella videoconferenza tenutasi il 24 ottobre 2001 l'Agenzia delle entrate ha, tra l'altro, fornito importanti precisazioni in merito alle nuove norme sull'assunzione del lavoro sommerso. In particolare è stato precisato che: - anche se il datore di lavoro non incrementa il proprio reddito nel triennio rimangono valide le agevolazioni per la contribuzione sul maggior imponibile previdenziale e quelle a favore dei lavoratori; - il costo del lavoro emerso si arresta alla data di presentazione della dichiarazione di emersione; - non è prevista alcuna formalità per l'adesione al concordato da parte dei lavoratori anche se è implicito che il datore di lavoro li informi delle sue intenzioni al riguardo; - sono esclusi i produttori agricoli che determinano il reddito su base catastale in quanto non è possibile riscontrare un reddito d'impresa; - la sostituzione dei lavoratori regolarizzati obbliga il ricalcolo del costo del lavoro al fine di determinare il limite del triplo fino a cui è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali (vedi cessazione del rapporto di lavoro. Per questi lavoratori si potrà comunque accedere alle altre agevolazioni vigenti (vedi credito d'imposta); - il credito d'imposta per nuove assunzioni è incompatibile con le agevolazioni della norma e pertanto non è usufruibile.