Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 321 del 3 aprile 2009, ha ricordato che l'installazione di telecamere che possano controllare i lavoratori, anche in aree e locali in cui si trovino solo saltuariamente, è illecita. L'uso delle telecamere deve, infatti, rispettare in maniera rigorosa gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), richiamati anche dal Codice della Privacy.
Al riguardo, il Garante ha fatto proprio l'orientamento della Corte di Cassazione che, a suo tempo, aveva stabilito che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso dal fatto che il controllo sia destinato a essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente.