Il Ministero del lavoro, con la nota 22 febbraio 2016, prot. n. 37/3500, ha precisato che in attesa che diventi pienamente operativo il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro, la competenza ad effettuare i controlli in materia di videosorveglianza spetta alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali.

La precisazione fa seguito alle modifiche apportate dall’art. 23 del D.lgs. 151/2015 all'art. 4 della legge n. 300/1970, che adesso prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigente organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.