La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 25 del 7 novembre 2012, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzo, da parte dei datori di lavoro, di strumenti di videosorveglianza.
Si ricorda innanzi tutto che, in base all’art. 4 della L. 300/1970, è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede la DTL, stabilendo le modalità per l'uso di tali impianti.
La giurisprudenza, tendenzialmente, esclude dall’ambito di operatività del divieto in esame i c.d. controlli difensivi, cioè quei controlli volti a tutelare il patrimonio aziendale o, comunque, ad accertare condotte illecite del lavoratore. Tuttavia, anche in questo caso, è necessario rispettare la procedura sindacale o amministrativa (Cassazione, sentenza n. 1236 del 18.2.1983).
Sono vietati, inoltre, gli apparecchi di controllo installati a totale insaputa del lavoratore (Cass. n. 1236/1983) e, a tal fine, non rileva che gli apparecchi siano stati solo installati e non ancora utilizzati (Cassazione 6 marzo 1986, n. 1490).