L’INL, con la nota 18/06/2020 n.260, ha precisato che la sanzione prevista per la violazione della normativa in materia di riposi intermedi nel settore dell'autotrasporto, di cui all'art.9, comma 2, del D.Lgs. n. 234/2007, non deve essere moltiplicata per ciascun lavoratore interessato.

Secondo l’INL, tenuto conto del tenore letterale del combinato disposto dagli artt. 5 e 9, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 234/2007, si può desumere che la violazione è stata individuata dal legislatore in un importo minimo e massimo senza tener conto del numero dei lavoratori coinvolti.

Ciò è confermato anche dalla formulazione dei commi 1 e 4 dell'art. 9 citato, nei quali il legislatore ha invece espressamente previsto una commisurazione della sanzione sulla base del numero dei lavoratori e per ciascun periodo cui la violazione si riferisce.