Vittime del dovere: 18 ore di permessi a recupero
A cura della redazione
L’art. 27, cc. 6-8 del DL n.23/2026, convertito con modificazioni nella Legge n. 54/2026, riconosce alle vittime del dovere e ai loro familiari, anche superstiti, la possibilità di fruire di permessi orari retribuiti a recupero, per un numero massimo di 18 ore annue, per partecipare a iniziative pubbliche volte a diffondere la cultura della legalità e la memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.
La fruizione delle 18 ore di permesso a recupero non può essere continuativa, e comunque deve avvenire in modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione del personale.
Inoltre, i permessi per lavoro vengono riconosciuti in deroga al limite massimo di ore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza.
Per “vittime del dovere”, come previsto dalla Legge 266/2005, devono intendersi i dipendenti pubblici deceduti o che hanno subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
I permessi orari vengono concessi previa presentazione di semplice richiesta dai dipendenti interessati, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell’assenza.
Il recupero dei permessi retribuiti deve avvenire secondo la disciplina contrattuale vigente.
Il Dossier parlamentare precisa che la contrattazione collettiva di ogni comparto già prevede la possibilità per tutti i lavoratori di fruire di permessi cosiddetti a recupero entro un limite massimo annuale (di norma 36 ore) ed entro il limite di metà della giornata lavorativa (ad esempio CCNL funzioni centrali 2016-2018).
La Legge 54/2026, dunque, aggiunge, al ricorrere di talune fattispecie e per un numero limitato di soggetti, la possibilità di fruire di ulteriori 18 ore, sempre frazionate e sempre oggetto di recupero.
Inoltre, si ricorda che i commi 2 e 3 del medesimo art. 27, stabiliscono che il coniuge e i figli dell’invalido riconosciuto vittima del dovere possano ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio delle persone disabili, di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999.
Viene, infine, stabilito che l’art.1, c.2, del DPR n. 333/2000, si interpreta nel senso che i familiari dell’invalido riconosciuto vittima del dovere possano iscriversi nei suddetti elenchi del collocamento obbligatorio, purché il dante causa non risulti contestualmente iscritto.
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